Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) biomassa di origine agricola e forestale: la parte biodegradabile dei prodotti e dei residui provenienti dalle attività agricole e forestali, compresi i reflui zootecnici e le sostanze vegetali e animali derivanti da processi di lavorazione collegati alle filiere agroindustriali;

          b) biocarburanti, biocombustibili e biogas di origine agricola: i carburanti ed i combustibili, liquidi o gassosi, ricavati da biomassa di origine agroforestale e zootecnica, destinati anche alla trazione dei veicoli e alla conduzione degli impianti e delle attrezzature delle aziende agricole, comprese la produzione e la vendita di energia;

          c) impresa agroenergetica: l'impresa agricola o forestale che produce, trasforma, utilizza o commercializza biomassa, coltivata o residuale, per fini energetici, di energia elettrica e di calore;

          d) filiera agroenergetica: l'insieme di imprese agroenergetiche e di imprese comunque operanti nel settore, ai fini della produzione, della trasformazione in energia, in calore e in frigorie, della distribuzione, della commercializzazione e del trasporto di biomassa di origine agricola;

          e) distretti agroenergetici di interesse locale: i sistemi produttivi caratterizzati da una identità territoriale omogenea derivante dalla diffusione in ambito locale dell'attività agroenergetica e dall'utilizzo dei relativi prodotti, sia per la commercializzazione sia per la loro trasformazione in energia;

          f) distretti agroenergetici diffusi: i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da una interrelazione e da una interdipendenza produttive tra le imprese agricole a indirizzo agroenergetico e altre imprese che utilizzano

 

Pag. 6

le relative produzioni agroenergetiche o le loro derivazioni in energia elettrica o termica.